Il percorso previsto dall'art. 77
La norma descrive un vero e proprio metodo. Prima di acquistare il datore di lavoro deve:
- analizzare e valutare i rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- individuare le caratteristiche che i DPI devono avere per essere adeguati a quei rischi, tenendo conto anche di quelli che i DPI stessi possono introdurre;
- confrontare le informazioni dei fabbricanti con le caratteristiche richieste;
- aggiornare la scelta ogni volta che cambia uno degli elementi di valutazione.
I requisiti da rispettare
Secondo l'art. 76 i DPI devono essere conformi al Regolamento (UE) 2016/425, adeguati ai rischi senza comportare a loro volta un rischio maggiore, adatti alle condizioni presenti sul luogo di lavoro, rispondenti alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore e adattabili a chi li usa. Se si indossano più DPI insieme devono essere compatibili e mantenere ciascuno la propria efficacia.
Per orientarsi tra i tipi di DPI e le attività che li richiedono, l'art. 79 e l'Allegato VIII forniscono indicazioni di riferimento, completate dal D.M. 2 maggio 2001 sui criteri di scelta e uso.
Esempi concreti
- Smerigliatura: occhiali o visiera contro le schegge, scelti in base alla norma per la protezione degli occhi e compatibili con le cuffie.
- Uso di solventi: guanti resistenti allo specifico prodotto indicato nella scheda di sicurezza, non un guanto generico in lattice.
- Lavoro in quota senza protezioni collettive: sistema anticaduta completo (imbracatura, cordino con assorbitore, punto di ancoraggio).
- Polveri: facciale filtrante con classe di protezione adeguata alla concentrazione e al tipo di polvere.
Errori comuni
- Scegliere solo in base al prezzo o al catalogo del fornitore.
- Usare una taglia unica per tutti: un DPI che non calza non protegge e non viene indossato.
- Non coinvolgere RSPP, medico competente e RLS, che possono segnalare esigenze specifiche.

