Gli obblighi del datore di lavoro
- Mantenere i DPI in efficienza e assicurarne le condizioni d'igiene con manutenzione, riparazioni e sostituzioni (art. 77, comma 4).
- Destinare ogni DPI a un uso personale; se le circostanze richiedono l'uso da parte di più persone, adottare misure perché non nascano problemi sanitari o igienici.
- Fornire istruzioni comprensibili e informare preliminarmente il lavoratore sui rischi da cui il DPI lo protegge.
- Assicurare una formazione adeguata e, se necessario, uno specifico addestramento all'uso corretto.
- Stabilire le procedure aziendali per la riconsegna e il deposito dei DPI al termine dell'uso.
La consegna e la sua registrazione
La legge non impone un modello di registro, ma il datore di lavoro deve poter dimostrare di aver fornito i DPI giusti a ciascun lavoratore. Per questo si usa una scheda o un verbale di consegna con data, tipo e modello del DPI, eventuale taglia, firma del lavoratore e indicazione delle istruzioni ricevute. Il formato può essere cartaceo o digitale, purché ordinato e reperibile.
Addestramento obbligatorio
L'art. 77, comma 5, rende l'addestramento sempre indispensabile per i DPI di III categoria (ad esempio anticaduta e apparecchi di protezione delle vie respiratorie) e per i dispositivi di protezione dell'udito. Non basta consegnare il dispositivo con il libretto: chi lo usa deve provarlo sotto guida, imparare a indossarlo, regolarlo e controllarlo prima dell'uso.
Gli obblighi del lavoratore
- Partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dall'azienda.
- Usare i DPI conformemente all'informazione, alla formazione e all'addestramento ricevuti, e averne cura.
- Non apportare modifiche di propria iniziativa.
- Segnalare subito al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato.
- Seguire le procedure aziendali di riconsegna al termine dell'utilizzo (art. 78).

