Luoghi di lavoro, attrezzature e DPI

    La consegna e la gestione dei DPI

    In sintesi

    Il datore di lavoro deve fornire gratuitamente i DPI, destinarli di norma a uso personale, mantenerli efficienti con manutenzione, riparazioni e sostituzioni e garantire informazione, formazione e, quando necessario, addestramento (art. 77 D.Lgs. 81/2008). Il lavoratore deve usarli correttamente, averne cura e segnalare subito difetti o danni (art. 78).

    Illustrazione sulla consegna e gestione dei DPI: pacco con dispositivi consegnati, penna per la firma di ricevuta, frecce di sostituzione e lavoratore verificato

    I punti chiave

    1. Fornitura gratuita

      I DPI sono sempre a carico dell'azienda.

    2. Consegna tracciata

      Data, modello e firma del lavoratore dimostrano la fornitura.

    3. Uso personale

      Ogni DPI è destinato a una persona, salvo casi particolari.

    Gestione dei DPI
    1. Efficienza

      Pulizia, manutenzione, conservazione e sostituzione.

    2. Addestramento

      Sempre per III categoria e protettori dell'udito.

    3. Vigilanza

      Preposti e dirigenti controllano l'uso effettivo.

    Gli obblighi del datore di lavoro

    • Mantenere i DPI in efficienza e assicurarne le condizioni d'igiene con manutenzione, riparazioni e sostituzioni (art. 77, comma 4).
    • Destinare ogni DPI a un uso personale; se le circostanze richiedono l'uso da parte di più persone, adottare misure perché non nascano problemi sanitari o igienici.
    • Fornire istruzioni comprensibili e informare preliminarmente il lavoratore sui rischi da cui il DPI lo protegge.
    • Assicurare una formazione adeguata e, se necessario, uno specifico addestramento all'uso corretto.
    • Stabilire le procedure aziendali per la riconsegna e il deposito dei DPI al termine dell'uso.

    La consegna e la sua registrazione

    La legge non impone un modello di registro, ma il datore di lavoro deve poter dimostrare di aver fornito i DPI giusti a ciascun lavoratore. Per questo si usa una scheda o un verbale di consegna con data, tipo e modello del DPI, eventuale taglia, firma del lavoratore e indicazione delle istruzioni ricevute. Il formato può essere cartaceo o digitale, purché ordinato e reperibile.

    Addestramento obbligatorio

    L'art. 77, comma 5, rende l'addestramento sempre indispensabile per i DPI di III categoria (ad esempio anticaduta e apparecchi di protezione delle vie respiratorie) e per i dispositivi di protezione dell'udito. Non basta consegnare il dispositivo con il libretto: chi lo usa deve provarlo sotto guida, imparare a indossarlo, regolarlo e controllarlo prima dell'uso.

    Gli obblighi del lavoratore

    • Partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dall'azienda.
    • Usare i DPI conformemente all'informazione, alla formazione e all'addestramento ricevuti, e averne cura.
    • Non apportare modifiche di propria iniziativa.
    • Segnalare subito al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato.
    • Seguire le procedure aziendali di riconsegna al termine dell'utilizzo (art. 78).

    In pratica

    1. Consegna

      Fornisci i DPI previsti per la mansione e fai firmare la ricevuta.

    2. Addestra

      Prevedi prove pratiche dove la legge le richiede.

    3. Conserva

      Organizza armadietti, pulizia e scorte per le sostituzioni.

    4. Vigila

      Fai controllare ai preposti che i DPI siano indossati.

    Domande frequenti

    Il datore di lavoro può far pagare i DPI ai lavoratori?

    No. La fornitura dei DPI e la loro manutenzione e sostituzione sono a carico del datore di lavoro, senza costi per il lavoratore.

    Il registro di consegna dei DPI è obbligatorio?

    Il D.Lgs. 81/2008 non prescrive un modello specifico, ma registrare la consegna con data e firma è il modo più semplice per dimostrare di aver adempiuto all'obbligo. In caso di ispezione o infortunio è spesso la prima cosa che viene chiesta.

    Cosa rischia il lavoratore che non indossa i DPI?

    L'uso corretto dei DPI è un obbligo del lavoratore (art. 78) e la violazione è sanzionata dall'art. 59 del D.Lgs. 81/2008, oltre a poter avere conseguenze disciplinari. Resta comunque compito di preposti e dirigenti vigilare e intervenire.

    Riferimenti normativi

    • D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lett. d)
    • D.Lgs. 81/2008, art. 77, commi 3-5
    • D.Lgs. 81/2008, art. 78
    • D.Lgs. 81/2008, art. 59

    Aggiornato al 13/10/2026

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