Il campo di applicazione e la novità del 2024
Il Capo II del Titolo IX si applica alle attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni: sostanze e miscele classificate come tali dal regolamento CLP e alcuni processi elencati nell'Allegato XLII, come i lavori che espongono a polveri di legno duro o alla polvere di silice cristallina respirabile.
Il D.Lgs. 135/2024, in vigore dall'11 ottobre 2024 e attuativo della direttiva (UE) 2022/431, ha esteso queste tutele alle sostanze tossiche per la riproduzione, cambiando anche il titolo del Capo, ha aggiornato gli allegati con i valori limite e ha modificato le regole su valutazione e registro di esposizione.
La gerarchia delle misure
- Sostituire l'agente con una sostanza, una miscela o un procedimento non pericoloso o meno nocivo, se tecnicamente possibile (art. 235).
- Se la sostituzione non è possibile, produrre e utilizzare l'agente in un sistema chiuso, sempre che sia tecnicamente possibile.
- In ogni caso ridurre il livello di esposizione al valore più basso tecnicamente possibile e comunque sotto i valori limite dell'Allegato XLIII.
- Limitare al minimo il numero di lavoratori esposti e delimitare le aree a rischio, con segnaletica e accesso riservato.
- Garantire aspirazione localizzata, pulizia regolare, servizi igienici e spogliatoi separati per indumenti di lavoro e personali, divieto di mangiare, bere e fumare nelle aree a rischio.
Il registro di esposizione
Il datore di lavoro iscrive i lavoratori esposti in un registro, istituito e aggiornato tramite il medico competente, che per ciascuno riporta l'attività svolta, l'agente utilizzato e, se noto, il livello di esposizione. Una copia va inviata all'INAIL e all'organo di vigilanza competente, con aggiornamenti ogni tre anni e comunque su richiesta.
Alla cessazione del rapporto di lavoro la cartella sanitaria e di rischio viene trasmessa all'INAIL e una copia consegnata al lavoratore. L'INAIL conserva i dati fino a 40 anni dalla cessazione dell'esposizione a cancerogeni e mutageni e per almeno 5 anni per le sostanze tossiche per la riproduzione.
Sorveglianza sanitaria e informazione
I lavoratori esposti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, che può prescrivere accertamenti specifici e indicare, se necessario, la prosecuzione dei controlli anche dopo la fine dell'esposizione. I lavoratori vanno informati sui rischi, sulle misure adottate e sul significato degli accertamenti.

