Emergenze, sorveglianza e sanzioni

    La sorveglianza sanitaria

    In sintesi

    La sorveglianza sanitaria è l'insieme delle visite e degli accertamenti con cui il medico competente verifica che il lavoratore possa svolgere la propria mansione senza danni per la salute. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni per cui la legge la prevede (ad esempio rumore, agenti chimici, movimentazione carichi, videoterminali) e si conclude con un giudizio di idoneità scritto, contro cui si può ricorrere all'ASL entro 30 giorni.

    Illustrazione sulla sorveglianza sanitaria: stetoscopio, calendario delle visite, lavoratore idoneo e documento sanitario

    I punti chiave

    1. Quando

      Se i rischi della mansione rientrano nei casi previsti dalla legge.

    2. Chi

      Il medico competente nominato dal datore di lavoro.

    3. Visite

      Preventiva, periodica, a richiesta, cambio mansione, rientro, cessazione.

    Sorveglianza sanitaria
    1. Periodicità

      Di norma annuale, salvo diversa previsione o scelta motivata del medico.

    2. Giudizio

      Idoneo, idoneo con limitazioni o prescrizioni, inidoneo temporaneo o permanente.

    3. Ricorso

      All'ASL entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio.

    Quando è obbligatoria

    La sorveglianza sanitaria non è un controllo generico sulla salute dei dipendenti: si attiva solo nei casi previsti dalla normativa, sulla base dei rischi individuati nel DVR. I casi più comuni sono:

    • esposizione a rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici o radiazioni ottiche oltre i livelli indicati dalla legge;
    • esposizione ad agenti chimici pericolosi, cancerogeni, mutageni o biologici;
    • movimentazione manuale dei carichi con rischio non trascurabile;
    • uso di videoterminali per almeno venti ore settimanali;
    • lavoro notturno e altre attività per cui norme specifiche la richiedono.

    I tipi di visita

    Le visite non possono essere usate per accertare lo stato di gravidanza né negli altri casi vietati dalla legge.

    • Preventiva: prima di adibire il lavoratore alla mansione, anche in fase preassuntiva.
    • Periodica: di norma una volta l'anno, salvo diversa previsione normativa o diversa cadenza stabilita dal medico in base al rischio. Per i videoterminali è biennale per chi ha prescrizioni o ha compiuto 50 anni, quinquennale negli altri casi.
    • Su richiesta del lavoratore: se il medico la ritiene collegata ai rischi professionali.
    • Per cambio mansione: per verificare l'idoneità alla nuova attività.
    • Alla cessazione del rapporto: nei casi previsti dalla normativa.
    • Al rientro: dopo un'assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi.

    Il giudizio di idoneità e il ricorso

    Al termine della visita il medico competente esprime per iscritto uno di questi giudizi: idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea, con l'indicazione della durata; inidoneità permanente. Una copia va consegnata al lavoratore e una al datore di lavoro.

    Contro il giudizio, compreso quello preassuntivo, è ammesso ricorso all'ASL territorialmente competente entro 30 giorni dalla comunicazione. L'ASL, dopo eventuali accertamenti, può confermarlo, modificarlo o revocarlo.

    Cosa fare in caso di inidoneità

    L'art. 42 del D.Lgs. 81/2008 chiede al datore di lavoro di attuare le misure indicate dal medico e, se il lavoratore è inidoneo alla mansione, di adibirlo dove possibile a un'altra mansione compatibile con il suo stato di salute. Se la nuova mansione è inferiore, il lavoratore conserva il trattamento economico di quella di provenienza.

    Un errore frequente è ignorare le prescrizioni del giudizio (ad esempio un limite di peso da sollevare) perché scomode per l'organizzazione: il giudizio è vincolante e va tradotto in istruzioni concrete per preposti e lavoratore.

    In pratica

    1. Individua

      Usa il DVR per capire quali mansioni richiedono le visite.

    2. Nomina

      Incarica un medico competente e condividi con lui il DVR.

    3. Programma

      Pianifica visite preventive e periodiche secondo il protocollo.

    4. Applica

      Rispetta limitazioni e prescrizioni indicate nei giudizi.

    Domande frequenti

    La visita medica del lavoro è obbligatoria per tutti i dipendenti?

    No, solo per i lavoratori esposti ai rischi per cui la legge prevede la sorveglianza sanitaria, individuati con la valutazione dei rischi. Senza questi rischi non serve nominare il medico competente.

    Ogni quanto si fa la visita periodica?

    Di norma una volta l'anno, salvo che la normativa preveda una cadenza diversa o che il medico competente la stabilisca in base al rischio. Per i videoterminali la periodicità è biennale o quinquennale.

    Come si contesta un giudizio di inidoneità?

    Con ricorso all'ASL competente per territorio entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio, come previsto dall'art. 41, comma 9 del D.Lgs. 81/2008.

    Riferimenti normativi

    • D.Lgs. 81/2008, art. 25
    • D.Lgs. 81/2008, art. 41
    • D.Lgs. 81/2008, art. 42
    • D.Lgs. 81/2008, art. 176 (videoterminali)

    Aggiornato al 13/10/2026

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