Quando è possibile: i limiti dell'Allegato II
Nelle stesse ipotesi il datore di lavoro può svolgere direttamente anche i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, frequentando i relativi corsi. In ogni caso deve darne preventiva informazione all'RLS.
- Aziende artigiane e industriali: fino a 30 lavoratori.
- Aziende agricole e zootecniche: fino a 30 lavoratori.
- Aziende della pesca: fino a 20 lavoratori.
- Altre aziende (commercio, servizi, uffici): fino a 200 lavoratori.
Quando non è possibile: le esclusioni
La facoltà non vale, indipendentemente dal numero di lavoratori, nei casi in cui l'art. 31, comma 6, impone un servizio di prevenzione interno. Per il settore artigiano e industriale l'Allegato II richiama esclusioni analoghe:
- aziende industriali soggette agli obblighi di notifica o rapporto di sicurezza per il rischio di incidente rilevante;
- centrali termoelettriche;
- impianti e laboratori nucleari;
- aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende estrattive e altre attività minerarie;
- strutture di ricovero e cura pubbliche e private.
Il percorso formativo con l'Accordo 2025
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede un percorso a tappe. Prima il corso per datore di lavoro di almeno 16 ore, che è propedeutico; poi il modulo comune DL-RSPP di 8 ore, con un'esercitazione sulla valutazione dei rischi; infine, solo per alcuni settori, un modulo tecnico integrativo.
- Nessun modulo integrativo: 16 + 8 = 24 ore.
- Pesca: 16 + 8 + 12 = 36 ore.
- Agricoltura, silvicoltura e zootecnia: 16 + 8 + 16 = 40 ore.
- Costruzioni: 16 + 8 + 16 = 40 ore.
- Chimico e petrolchimico: 16 + 8 + 16 = 40 ore.
Cantieri, aggiornamento e formazione pregressa
Il modulo aggiuntivo «Cantieri» di 6 ore riguarda il datore di lavoro dell'impresa affidataria (art. 97, comma 3-ter) ed è diverso dal modulo tecnico Costruzioni di 16 ore: un'impresa edile affidataria il cui titolare fa l'RSPP può doverli frequentare entrambi.
L'aggiornamento DL-RSPP è di almeno 8 ore ogni cinque anni dalla conclusione del modulo comune, e deve coprire anche i temi dei moduli di settore se ne permangono le condizioni. Chi si è formato con l'Accordo del 2011 ha crediti riconosciuti secondo la tabella dell'Allegato III dell'Accordo 2025, ma se sono passati più di dieci anni senza aggiornamenti l'attestato decade e il corso va ripetuto.

