Come si individua l'RLS
Il datore di lavoro deve comunicare in via telematica all'INAIL il nominativo dell'RLS in caso di nuova elezione o designazione.
- Fino a 15 lavoratori: è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure si fa riferimento all'RLS territoriale o di comparto.
- Oltre 15 lavoratori: è eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali; se mancano, è eletto dai lavoratori al loro interno.
- Numero minimo: 1 fino a 200 lavoratori, 3 da 201 a 1.000, 6 oltre 1.000, salvo numeri maggiori previsti dalla contrattazione.
L'RLST, il rappresentante territoriale
Quando in azienda non è stato eletto o designato un RLS, le sue funzioni sono esercitate dall'RLST, individuato secondo gli accordi collettivi e collegato agli organismi paritetici. Accede ai luoghi di lavoro con il preavviso stabilito dagli accordi, deve completare almeno 64 ore di formazione iniziale entro tre mesi dalla nomina e 8 ore di aggiornamento annuale. Le aziende in cui non è stato eletto o designato l'RLS partecipano al Fondo previsto dall'art. 52.
Esiste anche l'RLS di sito produttivo (art. 49), previsto in contesti complessi come porti, centri intermodali e grandi cantieri, che coordina gli RLS delle diverse aziende presenti.
Diritti e prerogative (art. 50)
L'RLS non può subire pregiudizio per la sua attività e dispone del tempo necessario, senza perdita di retribuzione, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi.
- Accedere ai luoghi in cui si svolge il lavoro.
- Essere consultato in modo preventivo e tempestivo sulla valutazione dei rischi e sulla programmazione della prevenzione.
- Essere consultato sulla designazione di RSPP, ASPP, addetti alle emergenze e medico competente, e sull'organizzazione della formazione.
- Ricevere, su richiesta, copia del DVR e del DUVRI, con l'obbligo di riservatezza sulle informazioni ricevute.
- Partecipare alla riunione periodica, fare proposte e formulare osservazioni durante le visite degli organi di vigilanza.
- Rivolgersi alle autorità competenti se ritiene le misure adottate non idonee.
La formazione dell'RLS
L'art. 37 prevede un corso iniziale di almeno 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici dell'azienda e sulle misure adottate, con verifica di apprendimento. L'aggiornamento è annuale: almeno 4 ore nelle aziende da 15 a 50 lavoratori e almeno 8 ore in quelle con più di 50; sotto i 15 lavoratori le regole sono fissate dalla contrattazione collettiva.
Un errore comune è eleggere l'RLS e poi non formarlo, o non aggiornarlo ogni anno: la formazione è un obbligo del datore di lavoro e un diritto del rappresentante.

