Il Testo Unico e le figure della sicurezza

    Le modifiche che contano

    In sintesi

    Il D.Lgs. 81/2008 è stato modificato molte volte. Le tappe principali sono il correttivo D.Lgs. 106/2009, il D.L. 146/2021 (convertito dalla L. 215/2021) che ha rafforzato il preposto e la sospensione dell'attività, il D.L. 19/2024 che ha introdotto la patente a crediti nei cantieri e l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 che ha riscritto durata e contenuti della formazione.

    Illustrazione sulle modifiche al Testo Unico: orologio con freccia del tempo, pietra miliare, documento in revisione e tocco accademico

    I punti chiave

    1. 2008

      Il D.Lgs. 81/2008 riordina tutta la normativa in un unico testo.

    2. 2009

      Il correttivo D.Lgs. 106/2009 chiarisce molti punti, tra cui delega e subdelega.

    3. 2021

      D.L. 146/2021: preposto più forte, sospensione dell'attività più incisiva.

    Evoluzione del Testo Unico
    1. 2024

      D.L. 19/2024: patente a crediti per chi lavora nei cantieri.

    2. 2025

      Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025: nuovo quadro unico della formazione.

    3. Fine 2025

      D.L. 159/2025: badge di cantiere, più ispettori, accesso gratuito alle norme UNI.

    Dal testo originario al correttivo del 2009

    Il D.Lgs. 81/2008 è entrato in vigore il 15 maggio 2008. Poco più di un anno dopo il D.Lgs. 106/2009, noto come decreto correttivo, ne ha modificato numerosi articoli per risolvere dubbi applicativi e coordinare meglio le disposizioni.

    Tra le novità del correttivo c'è la possibilità di subdelega delle funzioni (art. 16, comma 3-bis) e la precisazione che il datore di lavoro e i dirigenti vigilano sull'adempimento degli obblighi di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, installatori e medico competente (art. 18, comma 3-bis).

    2021: preposto e sospensione dell'attività

    Il D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 215/2021, è l'intervento più incisivo degli ultimi anni:

    • il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare formalmente il preposto (art. 18, comma 1, lett. b-bis);
    • il preposto deve intervenire sui comportamenti scorretti e, se necessario, interrompere l'attività del lavoratore (art. 19);
    • negli appalti l'appaltatore deve indicare al committente il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26, comma 8-bis);
    • la formazione dei preposti va svolta interamente in presenza e aggiornata almeno ogni due anni (art. 37, comma 7-ter);
    • è stata introdotta una formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro;
    • l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere l'attività quando almeno il 10% dei lavoratori presenti è irregolare o in caso di gravi violazioni di sicurezza elencate nell'Allegato I (art. 14).

    2024-2025: cantieri e formazione

    Il D.L. 19/2024 ha riscritto l'art. 27 introducendo, dal 1° ottobre 2024, la patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili. La patente parte da 30 crediti e sotto i 15 non si può più lavorare in cantiere, salvo eccezioni; ne sono escluse le imprese con attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III.

    L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025) ha sostituito i precedenti accordi sulla formazione: ha introdotto il corso per datori di lavoro, portato a 12 ore il corso dei preposti, reso obbligatoria la verifica finale in tutti i corsi e previsto la verifica dell'efficacia della formazione.

    Infine il D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, ha introdotto tra l'altro la tessera di riconoscimento con codice anticontraffazione nei cantieri e nuove assunzioni di ispettori; alcune misure richiedono decreti attuativi.

    Cosa controllare oggi in azienda

    • Il preposto è stato individuato per iscritto e formato secondo le nuove regole?
    • Il datore di lavoro ha frequentato o programmato il corso previsto dall'Accordo 2025?
    • Gli attestati di formazione sono conformi e gli aggiornamenti in regola?
    • Se lavori nei cantieri, l'impresa è in possesso della patente a crediti o ne è esentata?
    • DVR, procedure e nomine riflettono le norme attuali e non quelle di dieci anni fa?

    In pratica

    1. Fai il punto

      Confronta documenti e nomine con le norme vigenti.

    2. Nomina il preposto

      Individualo per iscritto e verifica la sua formazione.

    3. Aggiorna la formazione

      Allinea corsi e scadenze all'Accordo del 2025.

    4. Monitora

      Segui le novità normative e i decreti attuativi.

    Domande frequenti

    Cosa ha cambiato la L. 215/2021 sulla sicurezza sul lavoro?

    Ha convertito il D.L. 146/2021 rafforzando il ruolo del preposto, rendendone obbligatoria l'individuazione, introducendo la formazione del datore di lavoro e rendendo più incisiva la sospensione dell'attività da parte dell'Ispettorato.

    Chi deve avere la patente a crediti?

    Le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, esclusi chi effettua mere forniture o prestazioni intellettuali e le imprese con attestazione SOA di classifica III o superiore.

    Da quando vale il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione?

    L'Accordo del 17 aprile 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025. Il periodo transitorio di dodici mesi per avviare corsi con le vecchie regole è terminato, quindi oggi i corsi devono seguire il nuovo Accordo.

    Riferimenti normativi

    • D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
    • D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. L. 17 dicembre 2021, n. 215
    • D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (art. 27 D.Lgs. 81/2008, patente a crediti)
    • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR
    • D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, conv. L. 29 dicembre 2025, n. 198

    Aggiornato al 13/10/2026

    Hai bisogno di supporto?

    IMT Srl affianca le aziende negli adempimenti del D.Lgs. 81/2008, con consulenti che conoscono la tua realtà.

    Approfondimenti collegati

    Cerca un altro argomento

    Contenuto informativo aggiornato alla data indicata. Non sostituisce la formazione obbligatoria né la consulenza professionale: la normativa può cambiare, verifica sempre le disposizioni vigenti per il tuo settore.