Formazione e adempimenti

    Il registro della formazione

    In sintesi

    Il registro della formazione è lo strumento con cui l'azienda tiene traccia di chi ha fatto quale corso, quando, per quante ore e con quale esito. La legge impone espressamente il registro dell'addestramento (art. 37, comma 5, D.Lgs. 81/2008); per la formazione servono attestati, presenze e verbali della verifica finale, che conviene raccogliere in un unico registro aggiornato da esibire agli ispettori.

    Illustrazione sul registro della formazione: quaderno con penna, cartella con spunta, libro verificato e calendario con spunta

    I punti chiave

    1. Chi e cosa

      Lavoratore, mansione, corso, ore, date, docente o ente.

    2. Esito

      Risultato della verifica finale e riferimento all'attestato.

    3. Addestramento

      Registro obbligatorio per legge, anche informatizzato.

    Registro della formazione
    1. Allegati

      Attestati, presenze, programmi e verbali delle verifiche.

    2. Scadenze

      Data del prossimo aggiornamento per ogni persona e corso.

    3. Ispezioni

      Dimostra in pochi minuti il rispetto degli obblighi.

    Che cosa impone la legge

    Il D.Lgs. 81/2008 non prevede un modello unico di "registro della formazione", ma chiede di poter dimostrare ogni adempimento. Alcuni documenti sono espressamente obbligatori:

    • il registro dell'addestramento, anche informatizzato (art. 37, comma 5);
    • l'attestato rilasciato dal soggetto formatore a chi ha frequentato e superato la verifica finale, con i dati del partecipante, il tipo di corso, la durata e la modalità di erogazione;
    • il registro presenze e il verbale della verifica finale di ogni corso, che il soggetto formatore deve conservare per almeno 10 anni secondo l'Accordo Stato-Regioni 2025;
    • l'elenco nel DVR delle mansioni che richiedono capacità professionali, esperienza, formazione e addestramento specifici (art. 28).

    Cosa annotare per ogni attività

    • Nome, cognome e mansione del lavoratore.
    • Titolo del corso e norma di riferimento (ad esempio formazione specifica rischio medio, aggiornamento preposto).
    • Date, durata in ore e modalità (presenza, videoconferenza, e-learning).
    • Docente o soggetto formatore.
    • Esito della verifica finale e numero o riferimento dell'attestato.
    • Data entro cui scade l'aggiornamento.

    Quando aggiornarlo

    Il registro va aggiornato subito dopo ogni corso, appena arrivano gli attestati, e ogni volta che c'è un'assunzione, un cambio di mansione o una nuova attrezzatura. Cartaceo o digitale va bene, purché sia completo e consultabile. Un foglio di calcolo con le scadenze calcolate automaticamente è spesso sufficiente per una piccola azienda.

    Perché è utile durante le ispezioni

    In un'ispezione di ASL o Ispettorato del lavoro la prima richiesta riguarda spesso la formazione. Un registro ordinato permette di mostrare in pochi minuti chi è formato, chi è in scadenza e chi deve ancora completare il percorso. Attenzione però: gli organi di vigilanza possono disconoscere gli attestati di corsi non conformi all'Accordo, e in quel caso la formazione si considera non fatta. Conviene quindi controllare anche la qualità dei corsi, non solo conservare i fogli.

    In pratica

    1. Raccogli

      Dopo ogni corso acquisisci attestato, presenze ed esito della verifica.

    2. Registra

      Inserisci i dati nel registro, cartaceo o digitale.

    3. Calcola

      Annota per ogni corso la data del prossimo aggiornamento.

    4. Controlla

      Rivedi il registro ogni mese e prenota i corsi in scadenza.

    Domande frequenti

    Il registro della formazione è obbligatorio?

    La legge impone espressamente il registro dell'addestramento (art. 37, comma 5, D.Lgs. 81/2008). Per la formazione non c'è un modello unico, ma il datore di lavoro deve poter dimostrare con attestati e documenti di aver adempiuto, e un registro è il modo più semplice per farlo.

    Per quanto tempo vanno conservati gli attestati?

    Il soggetto formatore deve conservare la documentazione dei corsi per almeno 10 anni. Per l'azienda la legge non fissa un termine specifico: conviene conservarli almeno per tutta la durata del rapporto di lavoro e comunque finché sono validi.

    Il registro può essere digitale?

    Sì. La legge ammette espressamente il registro dell'addestramento in forma informatizzata, e anche per la formazione va bene un archivio digitale purché completo, aggiornato e consultabile.

    Riferimenti normativi

    • D.Lgs. 81/2008, art. 28, comma 2, lett. f)
    • D.Lgs. 81/2008, art. 37, commi 5 e 14
    • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. Atti n. 59/CSR, Parte I

    Aggiornato al 13/10/2026

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