Formazione e adempimenti

    Informazione, formazione e addestramento

    In sintesi

    Informazione, formazione e addestramento sono tre obblighi distinti del datore di lavoro. L'informazione (art. 36 D.Lgs. 81/2008) trasmette notizie su rischi, emergenze e figure aziendali; la formazione (art. 37) costruisce conoscenze e competenze con un percorso strutturato; l'addestramento è la prova pratica, sul luogo di lavoro e con una persona esperta, per usare in sicurezza attrezzature, DPI e procedure.

    Illustrazione su informazione, formazione e addestramento: cappello da laureato, simbolo di informazione, libro aperto e chiave inglese

    I punti chiave

    1. Informazione

      Notizie su rischi, procedure di emergenza e nomi delle figure della sicurezza.

    2. Formazione

      Percorso strutturato che trasmette conoscenze e consapevolezza dei rischi.

    3. Addestramento

      Prova pratica guidata da una persona esperta, direttamente sul luogo di lavoro.

    Sapere, capire, saper fare
    1. Quando

      All'assunzione, al cambio di mansione e con nuove attrezzature o sostanze.

    2. Comprensibilità

      Contenuti chiari, verificando la conoscenza della lingua per i lavoratori stranieri.

    3. Tracciabilità

      Attestati per la formazione, registro anche informatizzato per l'addestramento.

    Tre obblighi diversi, non tre sinonimi

    Nel linguaggio comune si dice "ho fatto la formazione" per qualsiasi attività sulla sicurezza, ma il D.Lgs. 81/2008 distingue nettamente tre obblighi. Ognuno ha uno scopo diverso e nessuno sostituisce gli altri.

    • Informazione (art. 36): fornire al lavoratore le notizie utili a riconoscere e gestire i rischi. Riguarda i rischi dell'impresa e della mansione, le procedure di primo soccorso, antincendio ed evacuazione, i nomi di RSPP, addetti alle emergenze e medico competente, i pericoli delle sostanze in base alle schede di sicurezza.
    • Formazione (art. 37): un percorso didattico con durata e contenuti minimi fissati dall'Accordo Stato-Regioni, che si chiude con una verifica di apprendimento e un attestato.
    • Addestramento (art. 37, comma 5): la prova pratica per usare correttamente attrezzature, macchine, impianti, sostanze e DPI, compresa l'esercitazione sulle procedure di lavoro sicure. Lo svolge una persona esperta, sul luogo di lavoro.

    Quando vanno fatti

    L'art. 37, comma 4, elenca le occasioni in cui formazione e, se previsto, addestramento devono avvenire. Non si tratta quindi di un adempimento da fare una volta sola:

    • alla costituzione del rapporto di lavoro o, per i lavoratori somministrati, all'inizio dell'utilizzo;
    • al trasferimento o al cambiamento di mansione;
    • nei periodi di cassa integrazione, sia di sospensione sia di riduzione dell'orario;
    • quando si introducono nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose;
    • e comunque periodicamente, in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6).

    Come si dimostra di averli fatti

    La formazione si prova con attestati, registri presenze e verbali della verifica finale. Per l'addestramento la legge chiede espressamente che gli interventi siano tracciati in un apposito registro, anche informatizzato; possono essere svolti anche con tecnologie di simulazione, in ambiente reale o virtuale. L'informazione non ha una forma prescritta, ma conviene sempre documentarla con materiale consegnato e firma per ricevuta.

    La formazione si svolge durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per i lavoratori (art. 37, comma 12). I contenuti devono essere facilmente comprensibili e, per i lavoratori stranieri, va verificata la comprensione della lingua usata nel percorso.

    Errori frequenti

    • Considerare l'addestramento compreso nelle ore di formazione: l'Accordo Stato-Regioni precisa che le ore di corso non assolvono l'obbligo di addestramento, dove previsto.
    • Consegnare un opuscolo informativo e considerarlo formazione.
    • Affiancare il neoassunto a un collega senza tracciare nulla: senza registro non c'è prova dell'addestramento.
    • Dimenticare l'informazione e la formazione dopo un cambio di mansione o l'arrivo di una nuova macchina.

    In pratica

    1. Informa

      Consegna notizie su rischi, emergenze e figure aziendali e fatti firmare la ricevuta.

    2. Forma

      Iscrivi ogni lavoratore al percorso previsto per la sua figura e il suo livello di rischio.

    3. Addestra

      Fai provare sul campo attrezzature, DPI e procedure con una persona esperta.

    4. Registra

      Conserva attestati e registro dell'addestramento e verifica sul lavoro quanto appreso.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra formazione e addestramento?

    La formazione trasmette conoscenze con un corso strutturato e una verifica finale; l'addestramento è la prova pratica, sul luogo di lavoro e con una persona esperta, per usare in sicurezza attrezzature, DPI e procedure. Sono obblighi distinti e uno non sostituisce l'altro.

    L'addestramento deve essere registrato?

    Sì. L'art. 37, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 prevede che gli interventi di addestramento siano tracciati in un apposito registro, anche informatizzato.

    La formazione sulla sicurezza si fa in orario di lavoro?

    Sì. La formazione deve svolgersi durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori (art. 37, comma 12).

    Riferimenti normativi

    • D.Lgs. 81/2008, art. 2, comma 1, lett. aa), bb), cc) (definizioni)
    • D.Lgs. 81/2008, art. 36
    • D.Lgs. 81/2008, art. 37, commi 4, 5, 6, 12 e 13
    • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. Atti n. 59/CSR

    Aggiornato al 13/10/2026

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