Dove sono scritte le regole
Il Titolo II del D.Lgs. 81/2008 (artt. 62-68) definisce cosa si intende per luogo di lavoro e chiede che ogni ambiente sia conforme ai requisiti dell'Allegato IV. L'allegato è il vero elenco tecnico: va dalla stabilità degli edifici alle porte, dalle scale al microclima, fino a refettori, spogliatoi e servizi igienici.
Accanto al Testo Unico contano anche i regolamenti edilizi e di igiene del Comune, che spesso fissano i valori minimi per uffici e attività commerciali. Prima di affittare o ristrutturare un locale conviene verificare entrambi.
Dimensioni, luce e microclima
- Nelle aziende industriali con più di cinque lavoratori, e comunque dove si svolgono lavorazioni soggette a sorveglianza sanitaria, i locali chiusi devono avere altezza netta di almeno 3 m, almeno 10 m³ e 2 m² per lavoratore (Allegato IV, punto 1.2.1). Per uffici e negozi si applicano i limiti dei regolamenti locali.
- I locali devono ricevere luce naturale sufficiente, salvo eccezioni giustificate, ed essere dotati di illuminazione artificiale adeguata al tipo di lavoro (punto 1.10).
- Aria salubre in quantità sufficiente e temperatura adatta all'organismo umano, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici richiesti (punto 1.9).
Pavimenti, passaggi e servizi
- Pavimenti fissi, stabili e antisdrucciolevoli, senza protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi (punto 1.3).
- Vie di circolazione dimensionate per persone e mezzi, tenute sgombre e, dove serve, delimitate (punto 1.4).
- Servizi igienici e lavabi in numero adeguato, separati per uomini e donne o con uso separato (punto 1.13).
- Spogliatoi quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici, con armadietti per riporre gli abiti (punto 1.12).
Gli obblighi di mantenimento
L'art. 64 chiede al datore di lavoro di non fermarsi alla conformità iniziale: i luoghi vanno sottoposti a regolare manutenzione tecnica, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza vanno eliminati rapidamente, i locali puliti con regolarità e gli impianti e dispositivi di sicurezza controllati nel loro funzionamento.
Un errore frequente è trasformare un magazzino o un seminterrato in area di lavoro senza verifiche: i locali sotterranei o semisotterranei sono in linea di principio vietati (art. 65) e possono essere usati solo nei casi e alle condizioni previste dalla norma.

