Luoghi di lavoro, attrezzature e DPI

    Le vie e le uscite di emergenza

    In sintesi

    Vie e uscite di emergenza devono restare sempre sgombre e permettere di raggiungere un luogo sicuro nel minor tempo possibile. Le porte devono aprirsi nel verso dell'esodo, non possono essere chiuse a chiave quando ci sono lavoratori e i percorsi vanno segnalati e dotati di illuminazione di sicurezza (Allegato IV, punto 1.5 D.Lgs. 81/2008).

    Illustrazione sulle vie e uscite di emergenza: porta aperta verso l'esterno, percorso di esodo, lampada di emergenza e impronte che indicano il deflusso

    I punti chiave

    1. Sempre sgombre

      Nessun materiale, arredo o carrello lungo i percorsi.

    2. Verso l'esodo

      Le porte di emergenza si aprono nella direzione di uscita.

    3. Mai a chiave

      Con lavoratori presenti le uscite devono restare apribili.

    Esodo sicuro
    1. Segnalate

      Cartelli verdi durevoli che indicano percorso e uscite.

    2. Illuminate

      Luci di sicurezza che funzionano anche senza corrente.

    3. Luogo sicuro

      Ogni percorso deve portare all'esterno o in zona protetta.

    Cosa chiede l'Allegato IV

    Il punto 1.5 dell'Allegato IV stabilisce che numero, distribuzione e dimensioni di vie e uscite di emergenza devono essere adeguati al luogo di lavoro, alla sua destinazione, alle attrezzature presenti e al numero massimo di persone che possono trovarsi all'interno.

    • percorsi sgombri, che portino il più rapidamente possibile a un luogo sicuro;
    • uscite alte almeno 2 metri, con larghezza conforme alla normativa antincendio;
    • porte apribili nel verso dell'esodo e facilmente apribili da chiunque in caso di necessità;
    • divieto di usare come uscite di emergenza saracinesche a rullo, porte scorrevoli verticali e porte girevoli su asse centrale;
    • segnaletica durevole e illuminazione di sicurezza dove i percorsi richiedono luce.

    Il collegamento con la prevenzione incendi

    La larghezza e il numero delle vie di esodo dipendono dalle regole antincendio. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio il riferimento è il D.M. 3 settembre 2021, mentre la gestione dell'emergenza e la formazione degli addetti sono disciplinate dal D.M. 2 settembre 2021. Le attività con rischio più elevato seguono il Codice di prevenzione incendi o le regole tecniche specifiche.

    Per le porte delle aule e dei locali più affollati l'Allegato IV, al punto 1.6, fissa anche numero e larghezza minima delle porte in base alle persone presenti.

    Gli errori più comuni

    • Usare il corridoio di esodo come deposito temporaneo di scatole o pallet.
    • Chiudere a chiave l'uscita sul retro per motivi antifurto durante l'orario di lavoro.
    • Lampade di emergenza mai provate, con batterie esaurite.
    • Cartelli coperti da scaffali o non più coerenti con il layout dopo un trasloco interno.
    • Maniglioni antipanico bloccati da catene o lucchetti.

    In pratica

    1. Percorri

      Segui ogni via di esodo fino al luogo sicuro e annota gli ostacoli.

    2. Prova

      Apri porte e maniglioni e verifica che si muovano senza sforzo.

    3. Accendi

      Simula il blackout e controlla le luci di sicurezza.

    4. Esercitati

      Usa le prove di evacuazione per scoprire i punti deboli.

    Domande frequenti

    Si può chiudere a chiave un'uscita di emergenza?

    No, quando in azienda sono presenti lavoratori le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, salvo casi specificamente autorizzati dall'autorità competente. Per esigenze antintrusione si usano dispositivi che consentono sempre l'apertura dall'interno.

    Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno?

    Devono aprirsi nel verso dell'esodo, cioè nella direzione in cui le persone escono. Nella maggior parte dei casi coincide con l'apertura verso l'esterno o verso il luogo sicuro.

    Quanto deve essere larga una via di esodo?

    L'Allegato IV rinvia alla normativa antincendio per la larghezza minima delle uscite. Il valore si ricava quindi dalla valutazione del rischio incendio e dal decreto applicabile, in funzione del numero di persone presenti.

    Riferimenti normativi

    • D.Lgs. 81/2008, art. 64, comma 1, lett. b)
    • D.Lgs. 81/2008, Allegato IV, punti 1.5 e 1.6
    • D.M. 2 settembre 2021 (gestione della sicurezza antincendio)
    • D.M. 3 settembre 2021 (luoghi di lavoro a basso rischio di incendio)

    Aggiornato al 13/10/2026

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