Cosa chiede l'Allegato IV
Il punto 1.5 dell'Allegato IV stabilisce che numero, distribuzione e dimensioni di vie e uscite di emergenza devono essere adeguati al luogo di lavoro, alla sua destinazione, alle attrezzature presenti e al numero massimo di persone che possono trovarsi all'interno.
- percorsi sgombri, che portino il più rapidamente possibile a un luogo sicuro;
- uscite alte almeno 2 metri, con larghezza conforme alla normativa antincendio;
- porte apribili nel verso dell'esodo e facilmente apribili da chiunque in caso di necessità;
- divieto di usare come uscite di emergenza saracinesche a rullo, porte scorrevoli verticali e porte girevoli su asse centrale;
- segnaletica durevole e illuminazione di sicurezza dove i percorsi richiedono luce.
Il collegamento con la prevenzione incendi
La larghezza e il numero delle vie di esodo dipendono dalle regole antincendio. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio il riferimento è il D.M. 3 settembre 2021, mentre la gestione dell'emergenza e la formazione degli addetti sono disciplinate dal D.M. 2 settembre 2021. Le attività con rischio più elevato seguono il Codice di prevenzione incendi o le regole tecniche specifiche.
Per le porte delle aule e dei locali più affollati l'Allegato IV, al punto 1.6, fissa anche numero e larghezza minima delle porte in base alle persone presenti.
Gli errori più comuni
- Usare il corridoio di esodo come deposito temporaneo di scatole o pallet.
- Chiudere a chiave l'uscita sul retro per motivi antifurto durante l'orario di lavoro.
- Lampade di emergenza mai provate, con batterie esaurite.
- Cartelli coperti da scaffali o non più coerenti con il layout dopo un trasloco interno.
- Maniglioni antipanico bloccati da catene o lucchetti.

