Luoghi di lavoro, attrezzature e DPI

    La manutenzione e i registri

    In sintesi

    Il D.Lgs. 81/2008 chiede di mantenere nel tempo luoghi, attrezzature, impianti e DPI e, in molti casi, di documentarlo: l'art. 71 prevede il registro di controllo delle attrezzature dove richiesto e la conservazione scritta dei controlli almeno per gli ultimi tre anni. Un sistema di registri ordinato permette di non perdere le scadenze e di dimostrare agli organi di vigilanza ciò che è stato fatto.

    Illustrazione sulla manutenzione e i registri: quaderno di registrazione con penna, chiave inglese, calendario con scadenze e cartella di archivio

    I punti chiave

    1. Luoghi

      Manutenzione tecnica e pulizia regolare (art. 64).

    2. Attrezzature

      Manutenzione, controlli e registro dove previsto (art. 71).

    3. Impianti

      Controlli e verifiche periodiche, anche DPR 462/2001.

    Manutenzione documentata
    1. Antincendio

      Controlli dei presidi annotati nel registro.

    2. Contenuto

      Data, oggetto, intervento, esito, firma e prossima scadenza.

    3. Reperibilità

      Documenti pronti da mostrare in caso di ispezione.

    Cosa chiede la legge

    • Luoghi di lavoro: regolare manutenzione tecnica, eliminazione dei difetti e controllo degli impianti e dispositivi di sicurezza (art. 64).
    • Attrezzature: idonea manutenzione e tenuta e aggiornamento del registro di controllo per quelle per cui è previsto (art. 71, comma 4).
    • Controlli delle attrezzature soggette a usura o la cui sicurezza dipende dall'installazione: risultati riportati per iscritto e conservati almeno per gli ultimi tre anni (art. 71, commi 8 e 9).
    • Funi e catene degli apparecchi di sollevamento: controlli trimestrali in mancanza di diversa indicazione del fabbricante (Allegato VI, punto 3.1.2).
    • Impianti elettrici e presidi antincendio: verifiche e controlli periodici con relativi verbali (art. 86 D.Lgs. 81/2008, DPR 462/2001, D.M. 1 settembre 2021).

    Come compilare un registro utile

    Un registro serve se permette di ricostruire la storia di ogni attrezzatura o impianto. Per ogni intervento conviene annotare:

    • data e oggetto (attrezzatura, matricola, impianto, area);
    • tipo di intervento: manutenzione ordinaria o straordinaria, controllo, verifica periodica;
    • esito e eventuali anomalie con le azioni correttive;
    • nome e firma di chi ha eseguito l'intervento;
    • scadenza del controllo successivo.

    Organizzare l'archivio

    Il formato può essere cartaceo o digitale, purché i dati non siano facilmente alterabili e siano reperibili in breve tempo. Molte aziende tengono uno scadenziario unico che raccoglie verifiche delle attrezzature, messa a terra, controlli antincendio, consegna DPI e formazione, così nessuna scadenza dipende dalla memoria di una sola persona.

    Per la manutenzione dei presidi antincendio il D.M. 1 settembre 2021 richiede che controlli e interventi siano eseguiti e registrati e, per i controlli periodici, affidati a tecnici manutentori qualificati.

    Errori da evitare

    • Registri compilati a posteriori, tutti con la stessa grafia e la stessa data.
    • Firme mancanti o illeggibili, esiti non indicati.
    • Anomalie annotate senza alcuna azione correttiva successiva.
    • Verbali delle verifiche periodiche archiviati in posti diversi o trattenuti dal fornitore.

    In pratica

    1. Pianifica

      Crea un piano di manutenzione con scadenze e responsabili.

    2. Esegui

      Fai svolgere interventi e controlli a persone competenti.

    3. Registra

      Annota ogni intervento subito, con esito e firma.

    4. Riesamina

      Controlla periodicamente scadenze e anomalie aperte.

    Domande frequenti

    Per quanto tempo vanno conservati i registri dei controlli?

    Per i controlli sulle attrezzature l'art. 71, comma 9, chiede di conservare almeno i risultati degli ultimi tre anni. Per gli altri documenti, come i verbali delle verifiche periodiche, conviene conservarli per tutta la vita dell'attrezzatura o dell'impianto.

    Il registro di controllo è obbligatorio per tutte le attrezzature?

    No, l'art. 71 lo richiede per le attrezzature per cui è previsto, ad esempio dal fabbricante o da norme specifiche. I risultati dei controlli dell'art. 71, comma 8, vanno però sempre messi per iscritto.

    Il registro può essere digitale?

    Sì, purché garantisca la tracciabilità degli interventi, la loro data e l'identità di chi li ha eseguiti, e sia consultabile rapidamente dagli organi di vigilanza.

    Riferimenti normativi

    • D.Lgs. 81/2008, art. 64
    • D.Lgs. 81/2008, art. 71, commi 4, 8 e 9
    • D.Lgs. 81/2008, Allegato VI, punto 3.1.2
    • D.Lgs. 81/2008, art. 86
    • D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462
    • D.M. 1 settembre 2021

    Aggiornato al 13/10/2026

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