Rischi specifici

    La movimentazione manuale dei carichi

    In sintesi

    La movimentazione manuale dei carichi comprende ogni operazione di sollevamento, deposizione, spinta, traino, trasporto o spostamento di un carico svolta con la forza delle persone. Il Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a evitarla con mezzi meccanici e organizzazione quando possibile e, se non lo è, a valutarne il rischio secondo l'Allegato XXXIII e le norme ISO 11228, riducendolo e attivando la sorveglianza sanitaria quando serve.

    Illustrazione sulla movimentazione manuale dei carichi: pacco da sollevare, mano che afferra, carrello elevatore e peso

    I punti chiave

    1. Quando si applica

      Sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico a forza di braccia.

    2. Rischio principale

      Sovraccarico della colonna e dell'apparato muscolo-scheletrico, soprattutto in zona lombare.

    3. Prima: evitare

      Ausili meccanici e organizzazione del lavoro vengono prima di ogni altra misura.

    Movimentazione manuale dei carichi
    1. Valutare

      Carico, sforzo, ambiente, esigenze dell'attività e fattori individuali (Allegato XXXIII).

    2. Norme tecniche

      La serie ISO 11228 è il riferimento per sollevamento, traino, spinta e gesti ripetuti.

    3. Persone

      Formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria quando la valutazione lo richiede.

    Cosa si intende per movimentazione manuale

    Il Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 riguarda tutte le operazioni in cui un carico viene sollevato, deposto, spinto, tirato, portato o spostato da uno o più lavoratori, quando per le caratteristiche del carico o per condizioni ergonomiche sfavorevoli possono derivarne patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

    Non riguarda solo il magazzino: spostare pazienti in una struttura sanitaria, scaricare sacchi in cantiere, rifornire scaffali in un supermercato o spingere carrelli carichi in una cucina sono tutte attività da valutare.

    Gli obblighi del datore di lavoro

    L'art. 168 stabilisce una gerarchia precisa. Il primo obbligo è evitare la movimentazione manuale con misure organizzative e mezzi appropriati, come transpallet, sollevatori, nastri o carrelli. Solo se questo non è possibile si passa a ridurre il rischio:

    • organizzando i posti di lavoro perché la movimentazione avvenga in condizioni sicure;
    • valutando le condizioni di sicurezza e salute del compito, se possibile già in fase di progettazione;
    • riducendo i rischi tenendo conto dei fattori individuali, dell'ambiente e delle esigenze dell'attività;
    • sottoponendo i lavoratori a sorveglianza sanitaria in base alla valutazione e ai fattori individuali di rischio.

    Come si valuta il rischio

    L'Allegato XXXIII elenca i fattori da considerare: caratteristiche del carico (peso, ingombro, stabilità, presa), sforzo fisico richiesto, caratteristiche dell'ambiente (spazi, pavimento, dislivelli, microclima), esigenze dell'attività (frequenza, durata, distanze, pause) e fattori individuali come età, genere, condizioni di salute e formazione.

    Per la stima quantitativa l'Allegato rinvia alle norme tecniche della serie ISO 11228: la parte 1 per sollevamento e trasporto (che riprende l'impostazione del metodo NIOSH), la parte 2 per traino e spinta, la parte 3 per la movimentazione di piccoli carichi ad alta frequenza. Il risultato permette di capire se il compito è accettabile o va riprogettato.

    Misure efficaci ed errori frequenti

    • Ridurre peso e ingombro dei colli concordandolo con i fornitori, o suddividere il carico.
    • Portare il materiale all'altezza giusta: tavoli regolabili, piani di carico tra fianchi e spalle.
    • Introdurre pause e rotazione tra compiti pesanti e leggeri.
    • Formare e addestrare sulla tecnica corretta: carico vicino al corpo, ginocchia piegate, niente torsioni del busto.
    • Errore comune: affidarsi solo alla formazione sulla postura, senza intervenire su carichi, ausili e organizzazione.

    In pratica

    1. Censisci

      Individua i compiti in cui si movimentano carichi a mano.

    2. Elimina

      Valuta dove un ausilio meccanico può sostituire lo sforzo.

    3. Valuta

      Applica l'Allegato XXXIII e le norme ISO 11228 ai compiti residui.

    4. Riduci

      Riprogetta posti e carichi, forma i lavoratori e attiva la sorveglianza.

    Domande frequenti

    Qual è il peso massimo che un lavoratore può sollevare?

    Il D.Lgs. 81/2008 non fissa un unico peso massimo valido per tutti: il carico accettabile dipende da frequenza, distanze, altezze, presa e caratteristiche del lavoratore. Si determina con i metodi delle norme ISO 11228 richiamate dall'Allegato XXXIII.

    La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per chi movimenta carichi?

    È obbligatoria quando la valutazione del rischio, considerando anche i fattori individuali, la rende necessaria. In quel caso il medico competente programma le visite secondo l'art. 41.

    Basta un corso sulla postura per essere in regola?

    No. La formazione è dovuta, ma la legge chiede prima di tutto di evitare o ridurre la movimentazione con ausili e organizzazione; il corso da solo non sostituisce la valutazione e le misure tecniche.

    Riferimenti normativi

    • D.Lgs. 81/2008, Titolo VI, artt. 167-171
    • D.Lgs. 81/2008, art. 168
    • D.Lgs. 81/2008, Allegato XXXIII
    • Norme ISO 11228-1, 11228-2, 11228-3

    Aggiornato al 13/10/2026

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