Il Testo Unico e le figure della sicurezza

    I due obblighi non delegabili

    In sintesi

    L'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 indica due obblighi che il datore di lavoro non può delegare a nessuno: la valutazione di tutti i rischi con l'elaborazione del DVR e la designazione dell'RSPP. Può farsi aiutare da consulenti, RSPP e medico competente, ma la decisione e la responsabilità restano sempre sue, anche se ha conferito deleghe valide su tutto il resto.

    Illustrazione sugli obblighi non delegabili: documento con lucchetto, persona con ingranaggio, simbolo di divieto e firma

    I punti chiave

    1. Valutazione dei rischi

      Valutare tutti i rischi ed elaborare il DVR (art. 28).

    2. Designazione RSPP

      Scegliere e nominare il responsabile del servizio.

    3. Supporto sì

      Consulenti e RSPP possono aiutare nella parte tecnica.

    Art. 17 D.Lgs. 81/2008
    1. Delega no

      Una delega su questi due punti non ha effetto.

    2. Tutto il resto

      Delegabile se rispetta i requisiti dell'art. 16.

    I due obblighi dell'art. 17

    Sono le scelte da cui dipende tutto il sistema di prevenzione: come si leggono i rischi dell'azienda e a chi si affida la consulenza tecnica per gestirli. Per questo il legislatore le ha lasciate in capo al vertice dell'organizzazione.

    • Valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 (il DVR).
    • Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

    Farsi aiutare non significa delegare

    Il datore di lavoro non deve scrivere da solo il DVR né essere un esperto tecnico. Può avvalersi dell'RSPP, interno o esterno, del medico competente, di ingegneri, igienisti industriali o consulenti specializzati.

    Quello che non può fare è disinteressarsene: deve conoscere il contenuto della valutazione, condividerne le scelte, firmarla e verificare che le misure vengano attuate. Allo stesso modo può farsi consigliare sulla scelta dell'RSPP, ma la designazione è un suo atto.

    Cosa invece si può delegare

    Tutti gli altri obblighi, ad esempio la gestione dei DPI, la formazione, la manutenzione o la nomina degli addetti alle emergenze, possono essere delegati con le modalità dell'art. 16: atto scritto con data certa, delegato competente, poteri e autonomia di spesa adeguati, accettazione scritta e adeguata pubblicità. Il delegato può a sua volta subdelegare specifiche funzioni, d'intesa con il datore di lavoro, ma il subdelegato non può delegare ancora.

    Errori comuni da evitare

    • Credere che una procura generale a un direttore copra anche la valutazione dei rischi: su questo punto la delega è inefficace.
    • Lasciare che sia il consulente a firmare il DVR al posto del datore di lavoro.
    • Confondere la delega di funzioni con la nomina dei dirigenti o dei preposti, che hanno obblighi propri per legge.
    • Dimenticare che anche con deleghe valide resta l'obbligo di vigilanza sul delegato.

    In pratica

    1. Analizza

      Partecipa in prima persona alla valutazione dei rischi.

    2. Firma

      Sottoscrivi il DVR solo dopo averne condiviso le scelte.

    3. Designa

      Scegli l'RSPP verificandone requisiti e attestati.

    4. Delega il resto

      Formalizza le altre deleghe secondo l'art. 16 e vigila.

    Domande frequenti

    Il datore di lavoro può delegare il DVR a un dirigente?

    No. La valutazione dei rischi e l'elaborazione del DVR sono non delegabili per l'art. 17. Il dirigente o il consulente possono collaborare alla stesura, ma il documento resta un atto del datore di lavoro.

    La nomina del medico competente è delegabile?

    Sì. L'art. 17 riguarda solo la valutazione dei rischi e la designazione dell'RSPP; la nomina del medico competente rientra negli obblighi dell'art. 18 e può essere delegata con una delega conforme all'art. 16.

    Che requisiti deve avere una delega di funzioni valida?

    Atto scritto con data certa, delegato con professionalità ed esperienza adeguate, poteri di organizzazione, gestione e controllo, autonomia di spesa, accettazione scritta e adeguata e tempestiva pubblicità.

    Riferimenti normativi

    • D.Lgs. 81/2008, art. 16
    • D.Lgs. 81/2008, art. 17
    • D.Lgs. 81/2008, art. 28

    Aggiornato al 13/10/2026

    Hai bisogno di supporto?

    IMT Srl affianca le aziende negli adempimenti del D.Lgs. 81/2008, con consulenti che conoscono la tua realtà.

    Approfondimenti collegati

    Cerca un altro argomento

    Contenuto informativo aggiornato alla data indicata. Non sostituisce la formazione obbligatoria né la consulenza professionale: la normativa può cambiare, verifica sempre le disposizioni vigenti per il tuo settore.