Chi lo redige: il datore di lavoro
Il D.Lgs. 81/2008 assegna la valutazione dei rischi e l'elaborazione del DVR al datore di lavoro, e l'art. 17 la inserisce tra i due obblighi che non possono essere delegati, insieme alla designazione dell'RSPP. Anche in un'azienda con un sistema di deleghe ben strutturato, quindi, il DVR resta un atto del vertice.
Questo non significa che il datore di lavoro debba scriverlo materialmente da solo. Significa che deve conoscerne il contenuto, condividerne le scelte e garantire che le misure indicate vengano davvero attuate, perché ne risponde personalmente.
Chi collabora alla stesura
L'art. 29 prevede che la valutazione sia svolta in collaborazione con alcune figure, ciascuna con un ruolo preciso:
- l'RSPP, che porta la competenza tecnica: individua i pericoli, applica i metodi di stima, propone le misure;
- il medico competente, nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, che contribuisce soprattutto sui rischi per la salute (agenti chimici, rumore, movimentazione carichi, videoterminali);
- eventuali consulenti esterni o tecnici specialisti, ad esempio per misurazioni strumentali, che supportano il lavoro ma non diventano titolari dell'obbligo.
La consultazione dell'RLS
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS, o RLST nelle aziende che non lo hanno eletto) deve essere consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi. Preventivamente vuol dire durante il percorso, quando le sue osservazioni possono ancora cambiare il risultato.
Un errore frequente è presentare all'RLS il documento già stampato chiedendogli solo una firma: in quel caso la consultazione è di fatto mancata. Conviene invece verbalizzare un incontro in cui l'RLS esamina la bozza e annotare le sue proposte.
Chi firma e cosa significano le firme
Il DVR è sottoscritto dal datore di lavoro. L'art. 28 prevede che il documento abbia data certa, che può essere attestata anche con la firma congiunta di RSPP, RLS e medico competente: queste firme hanno lo scopo di provare la data e la partecipazione al processo, non di approvare il contenuto né di condividerne la responsabilità.
Per lo stesso motivo, se l'RLS non è d'accordo su alcuni punti può firmare per presa visione e mettere a verbale le proprie osservazioni: il documento resta valido e la responsabilità delle scelte resta al datore di lavoro.

