Valutazione dei rischi e DVR

    Chi redige e chi firma il DVR

    In sintesi

    Il DVR è elaborato e firmato dal datore di lavoro, che ne porta la piena responsabilità: è un obbligo che non può delegare (art. 17 D.Lgs. 81/2008). L'RSPP collabora alla stesura, il medico competente partecipa quando è prevista la sorveglianza sanitaria e l'RLS va consultato prima; le loro firme sul documento servono solo a dare data certa, non trasferiscono responsabilità.

    Illustrazione su chi redige e firma il DVR: documento firmato, datore di lavoro, figure della sicurezza e medico competente

    I punti chiave

    1. Datore di lavoro

      Elabora il documento, lo firma e ne risponde in prima persona.

    2. RSPP

      Fornisce il supporto tecnico nell'analisi dei rischi e nella stesura.

    3. Medico competente

      Collabora quando i lavoratori sono soggetti a sorveglianza sanitaria.

    Redazione e firma del DVR
    1. RLS

      Viene consultato prima della valutazione, non a documento chiuso.

    2. Consulenti esterni

      Possono aiutare, ma non sostituiscono la responsabilità del datore.

    3. Firme

      Quelle di RSPP, RLS e medico attestano la data, non condividono la colpa.

    Chi lo redige: il datore di lavoro

    Il D.Lgs. 81/2008 assegna la valutazione dei rischi e l'elaborazione del DVR al datore di lavoro, e l'art. 17 la inserisce tra i due obblighi che non possono essere delegati, insieme alla designazione dell'RSPP. Anche in un'azienda con un sistema di deleghe ben strutturato, quindi, il DVR resta un atto del vertice.

    Questo non significa che il datore di lavoro debba scriverlo materialmente da solo. Significa che deve conoscerne il contenuto, condividerne le scelte e garantire che le misure indicate vengano davvero attuate, perché ne risponde personalmente.

    Chi collabora alla stesura

    L'art. 29 prevede che la valutazione sia svolta in collaborazione con alcune figure, ciascuna con un ruolo preciso:

    • l'RSPP, che porta la competenza tecnica: individua i pericoli, applica i metodi di stima, propone le misure;
    • il medico competente, nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, che contribuisce soprattutto sui rischi per la salute (agenti chimici, rumore, movimentazione carichi, videoterminali);
    • eventuali consulenti esterni o tecnici specialisti, ad esempio per misurazioni strumentali, che supportano il lavoro ma non diventano titolari dell'obbligo.

    La consultazione dell'RLS

    Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS, o RLST nelle aziende che non lo hanno eletto) deve essere consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi. Preventivamente vuol dire durante il percorso, quando le sue osservazioni possono ancora cambiare il risultato.

    Un errore frequente è presentare all'RLS il documento già stampato chiedendogli solo una firma: in quel caso la consultazione è di fatto mancata. Conviene invece verbalizzare un incontro in cui l'RLS esamina la bozza e annotare le sue proposte.

    Chi firma e cosa significano le firme

    Il DVR è sottoscritto dal datore di lavoro. L'art. 28 prevede che il documento abbia data certa, che può essere attestata anche con la firma congiunta di RSPP, RLS e medico competente: queste firme hanno lo scopo di provare la data e la partecipazione al processo, non di approvare il contenuto né di condividerne la responsabilità.

    Per lo stesso motivo, se l'RLS non è d'accordo su alcuni punti può firmare per presa visione e mettere a verbale le proprie osservazioni: il documento resta valido e la responsabilità delle scelte resta al datore di lavoro.

    In pratica

    1. Raccogli

      Metti insieme dati su attività, mansioni, attrezzature e sostanze.

    2. Collabora

      Lavora sulla valutazione con RSPP e, se previsto, medico competente.

    3. Consulta

      Sottoponi la bozza all'RLS e verbalizza le sue osservazioni.

    4. Firma

      Sottoscrivi il DVR, dai data certa e conservalo in azienda.

    Domande frequenti

    Il DVR può essere firmato dall'RSPP al posto del datore di lavoro?

    No. L'RSPP collabora alla redazione e può firmare per attestare la data, ma il titolare del documento è il datore di lavoro, che non può delegare la valutazione dei rischi.

    Se affido il DVR a un consulente, la responsabilità passa a lui?

    No. Il consulente risponde della qualità della sua prestazione verso l'azienda, ma davanti agli organi di vigilanza l'obbligo e la responsabilità del DVR restano in capo al datore di lavoro.

    L'RLS è obbligato a firmare il DVR?

    La sua firma serve a dare data certa e a documentare la consultazione, non ad approvare il documento. Se non condivide alcune scelte può firmare per presa visione e formulare osservazioni scritte.

    Riferimenti normativi

    • D.Lgs. 81/2008, art. 17
    • D.Lgs. 81/2008, art. 28
    • D.Lgs. 81/2008, art. 29
    • D.Lgs. 81/2008, art. 50

    Aggiornato al 13/10/2026

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