Il DVR non ha una scadenza fissa
La legge non stabilisce che il DVR scada dopo un certo numero di anni. Il punto è un altro: il documento deve descrivere l'azienda così com'è oggi. Un DVR di cinque anni fa può essere ancora valido se nulla è cambiato, mentre uno di sei mesi fa può essere già superato se nel frattempo è arrivato un nuovo impianto.
Per questo l'art. 29 lega l'aggiornamento agli eventi che modificano i rischi, più che al calendario.
Le situazioni che impongono la rielaborazione
- Modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative per la salute e la sicurezza: un nuovo reparto, un cambio di layout, il passaggio a turni notturni, l'avvio di lavorazioni in esterno.
- Evoluzione della tecnica e nuovi rischi: l'acquisto di una macchina diversa, l'introduzione di una nuova sostanza o miscela, una nuova mansione o una nuova modalità operativa.
- Infortuni significativi: un incidente rilevante è il segnale che qualcosa nella valutazione o nelle misure non ha funzionato.
- Risultati della sorveglianza sanitaria: se il medico competente rileva, ad esempio, più casi di disturbi muscolo-scheletrici in un reparto, le misure vanno riviste.
Il termine dei 30 giorni
Nei casi elencati la valutazione va rielaborata immediatamente e le misure di prevenzione vanno aggiornate di conseguenza; il documento deve essere rielaborato entro 30 giorni dall'evento che lo ha reso necessario. Il termine riguarda quindi la formalizzazione scritta: le misure urgenti, quando servono, vanno adottate subito, senza aspettare la revisione scritta.
Cosa fare quando si aggiorna
- Rivalutare i rischi interessati dal cambiamento, non solo aggiungere una pagina in fondo.
- Aggiornare misure, procedure, DPI e programma di miglioramento.
- Coinvolgere di nuovo RSPP, medico competente (se presente) e RLS.
- Informare e, se serve, formare i lavoratori sulle novità.
- Registrare la revisione con numero, data certa e descrizione delle modifiche.

