Un obbligo personale del datore di lavoro
La valutazione dei rischi e il DVR sono tra gli obblighi che l'art. 17 riserva al datore di lavoro senza possibilità di delega. Per questo la sanzione per il documento mancante non ricade sull'RSPP, sul consulente o su un dirigente delegato, ma direttamente su chi ha i poteri decisionali e di spesa dell'impresa.
La sanzione prevista
L'art. 55, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 punisce il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi e non elabora il DVR con l'arresto da 3 a 6 mesi oppure con l'ammenda, che dopo la rivalutazione del 2023 va da 3.561,44 a 9.117,29 euro. Il comma 2 porta l'arresto da 4 a 8 mesi in alcuni casi più gravi: le aziende a rischio elevato elencate dall'art. 31, comma 6, le attività con esposizione ad agenti biologici, cancerogeni, mutageni o reprotossici o ad atmosfere esplosive, i lavori di rimozione dell'amianto e i cantieri con più imprese ed entità presunta di almeno 200 uomini-giorno.
Gli importi delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro vengono rivalutati periodicamente (l'art. 306 prevede un aggiornamento ogni cinque anni): prima di fare valutazioni economiche è bene verificare i valori in vigore al momento del controllo. Si tratta di un reato contravvenzionale, quindi di una violazione di rilievo penale e non di una semplice multa amministrativa.
Perché la mancanza del DVR è così grave
Il DVR è il documento da cui discende tutta l'organizzazione della sicurezza. Se manca, di solito mancano anche le scelte che dovrebbe contenere:
- non c'è un'analisi strutturata dei rischi presenti in azienda;
- le misure di prevenzione e protezione non sono definite né organizzate;
- non esiste un programma di miglioramento con tempi e responsabili;
- formazione, DPI e sorveglianza sanitaria non hanno una base documentata su cui poggiare.
Come mettersi in regola
Un DVR scritto in fretta per un controllo e poi dimenticato in un cassetto non risolve il problema. Anche chi avvia una nuova attività deve valutare subito i rischi, con la possibilità di formalizzare il DVR entro 90 giorni dall'inizio (art. 28, comma 3-bis). La strada corretta è avviare subito una valutazione reale, coinvolgendo RSPP e medico competente (se previsto), consultando l'RLS, formalizzando il documento con data certa e attuando le misure indicate. Il documento va poi mantenuto aggiornato nel tempo.

