Quando il DUVRI è obbligatorio
L'obbligo nasce quando un datore di lavoro affida lavori, servizi o forniture a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o unità produttiva, cioè in luoghi di cui ha la disponibilità giuridica. Se le attività dell'appaltatore possono sovrapporsi a quelle del committente, nascono rischi che nessuno dei due DVR copre da solo: sono i rischi da interferenza.
Esempi tipici sono l'impresa di pulizie che lavora mentre gli uffici sono operativi, il manutentore che interviene su un impianto vicino a una linea in funzione, il carrellista del fornitore che scarica merce nel piazzale dove circolano i mezzi interni.
Cosa deve contenere
I costi della sicurezza vanno indicati specificamente nel contratto, pena la nullità, e non possono essere oggetto di ribasso. Il DUVRI non sostituisce il DVR dell'appaltatore: i rischi propri della sua attività restano a carico suo.
- l'individuazione dei rischi da interferenza tra le diverse attività presenti;
- le misure di prevenzione e coordinamento adottate per eliminarli o, se non è possibile, ridurli al minimo;
- le procedure condivise tra committente e appaltatore: accessi, aree di lavoro, orari, permessi, gestione delle emergenze;
- i costi della sicurezza relativi alle interferenze.
Quando non è richiesto
L'art. 26 esclude l'obbligo di redigere il DUVRI in tre casi:
- servizi di natura intellettuale, come consulenze, progettazione o attività amministrative;
- mere forniture di materiali o attrezzature, senza installazione o lavorazioni in azienda;
- lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, calcolati come somma delle giornate di lavoro necessarie nell'arco di un anno dall'inizio dei lavori.
Le eccezioni: i rischi particolari
L'esclusione per i lavori brevi non vale se l'intervento comporta rischi particolari. In questi casi il DUVRI serve anche per un lavoro di poche ore:
- lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- presenza di amianto;
- agenti cancerogeni, mutageni, reprotossici o biologici;
- atmosfere esplosive;
- rischio di incendio di livello elevato e i rischi particolari elencati nell'Allegato XI.
Gli errori più frequenti
- Usare un DUVRI standard uguale per tutti gli appalti, senza descrivere le interferenze reali.
- Redigerlo dopo l'inizio dei lavori invece di allegarlo al contratto.
- Non aggiornarlo quando cambiano tempi, aree o subappaltatori.
- Confonderlo con il PSC: nei cantieri temporanei o mobili il coordinamento segue le regole del Titolo IV.

