Perché la sicurezza riguarda anche la società
Il D.Lgs. 231/2001 prevede che gli enti (società, associazioni, consorzi) rispondano di alcuni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da chi li amministra o vi lavora. L'art. 25-septies vi include l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
Le conseguenze per l'ente sono sanzioni pecuniarie calcolate in quote (pari a 1.000 quote per l'omicidio colposo legato alle violazioni più gravi) e sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o l'esclusione da finanziamenti. Il vantaggio può consistere anche solo nel risparmio di costi o tempi ottenuto non investendo in sicurezza.
Cosa deve contenere il modello (art. 30)
Per avere efficacia esimente, il modello deve assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza, tra cui:
- il rispetto degli standard tecnici su attrezzature, impianti, luoghi di lavoro e agenti pericolosi;
- la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e protezione;
- emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche e consultazione degli RLS;
- sorveglianza sanitaria, informazione e formazione dei lavoratori;
- la vigilanza sul rispetto delle procedure, le certificazioni obbligatorie e le verifiche periodiche.
Registrazioni, deleghe, controlli e Organismo di Vigilanza
Il modello deve prevedere sistemi di registrazione delle attività svolte, un'articolazione di funzioni con competenze e poteri adeguati, un sistema disciplinare per chi non rispetta le misure e un sistema di controllo sull'attuazione nel tempo, con riesame quando emergono violazioni significative o cambiano organizzazione e attività.
L'Organismo di Vigilanza, autonomo e indipendente, verifica che il modello funzioni e sia aggiornato e ne segnala le carenze. Un modello di verifica e controllo efficacemente attuato vale anche come assolvimento dell'obbligo di vigilanza del delegante sulle deleghe di funzioni (art. 16, comma 3).
UNI-INAIL, ISO 45001 e PMI
L'art. 30, comma 5 stabilisce che, in sede di prima applicazione, i modelli definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL del 28 settembre 2001 o alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 si presumono conformi ai requisiti dell'articolo per le parti corrispondenti. Per le piccole e medie imprese sono state adottate procedure semplificate (D.M. 13 febbraio 2014).
L'errore più frequente è considerare il modello un documento da comprare e archiviare: se non è applicato, verificato e aggiornato, in caso di infortunio non protegge l'ente.

