Guida alla sicurezza · 8 argomenti

    Emergenze, sorveglianza e sanzioni

    Prepararsi agli imprevisti e controllare nel tempo la salute dei lavoratori fa parte della prevenzione. In questa sezione trovi come organizzare emergenze e primo soccorso, come funziona la sorveglianza sanitaria e cosa succede in caso di infortunio o di controllo.

    Gli argomenti di questa sezione

    Emergenze, sorveglianza e sanzioni

    La gestione delle emergenze

    Il datore di lavoro deve organizzare la risposta alle emergenze: designare in anticipo gli addetti, prendere accordi con i soccorsi pubblici, informare i lavoratori e pianificare l'evacuazione (art. 43 D.Lgs. 81/2008). Il piano di emergenza scritto è obbligatorio, secondo il D.M. 2 settembre 2021, nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori, in quelli aperti al pubblico con più di 50 persone presenti contemporaneamente e nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; negli altri casi le misure organizzative vanno comunque definite.

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    La prevenzione incendi

    La prevenzione incendi nei luoghi di lavoro parte dalla valutazione del rischio di incendio, che fa parte del DVR, e si traduce in misure per evitare che un incendio nasca e per limitarne i danni se si sviluppa (art. 46 D.Lgs. 81/2008). Le regole operative sono contenute in tre decreti del 2021: il D.M. 1 settembre su controlli e manutenzione dei presidi, il D.M. 2 settembre su gestione dell'emergenza e formazione degli addetti, il D.M. 3 settembre sulla progettazione antincendio dei luoghi di lavoro.

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    Il primo soccorso

    Ogni azienda deve organizzare il primo soccorso in base al gruppo in cui rientra secondo il D.M. 388/2003: A per le attività a rischio più elevato, B con tre o più lavoratori, C con meno di tre. Il gruppo determina la dotazione (cassetta di pronto soccorso per A e B, pacchetto di medicazione per C) e la durata del corso per gli addetti, 16 ore nel gruppo A e 12 ore nei gruppi B e C.

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    La sorveglianza sanitaria

    La sorveglianza sanitaria è l'insieme delle visite e degli accertamenti con cui il medico competente verifica che il lavoratore possa svolgere la propria mansione senza danni per la salute. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni per cui la legge la prevede (ad esempio rumore, agenti chimici, movimentazione carichi, videoterminali) e si conclude con un giudizio di idoneità scritto, contro cui si può ricorrere all'ASL entro 30 giorni.

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    L'infortunio sul lavoro: cosa fare

    Dopo un infortunio bisogna prima soccorrere la persona e mettere in sicurezza l'area, poi avvisare il datore di lavoro. Se la prognosi supera i tre giorni, il datore di lavoro deve inviare la denuncia telematica all'INAIL entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (entro 24 ore se l'infortunio è mortale o con pericolo di morte); per assenze di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, è dovuta la comunicazione a fini statistici entro 48 ore.

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    Il sistema sanzionatorio

    Il D.Lgs. 81/2008 punisce la maggior parte delle violazioni con contravvenzioni penali (arresto o ammenda) e alcune con sanzioni amministrative, distinte per figura agli artt. 55-60: datore di lavoro e dirigente, preposto, progettisti e fornitori, medico competente, lavoratori, autonomi. Per le contravvenzioni l'organo di vigilanza impartisce una prescrizione: se la violazione viene sanata nei termini e si paga un quarto del massimo dell'ammenda, il reato si estingue (D.Lgs. 758/1994).

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    Gli organi di vigilanza

    La vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro spetta alle ASL e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che dopo il D.L. 146/2021 ha una competenza generale, e ai Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi (art. 13 D.Lgs. 81/2008). Durante un'ispezione possono accedere ai luoghi di lavoro, chiedere documenti, sentire le persone e impartire prescrizioni con un termine per mettersi in regola.

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    Il modello organizzativo e il D.Lgs. 231/2001

    Se un infortunio mortale o una lesione grave deriva dalla violazione delle norme di sicurezza, oltre alla persona fisica può rispondere anche la società, con sanzioni pecuniarie e interdittive (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001). L'ente può evitare questa responsabilità dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, un modello di organizzazione e gestione con i requisiti dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008, vigilato da un Organismo di Vigilanza.

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    Contenuto informativo aggiornato alla data indicata. Non sostituisce la formazione obbligatoria né la consulenza professionale: la normativa può cambiare, verifica sempre le disposizioni vigenti per il tuo settore.