Chi risponde di cosa
Il Titolo I, Capo IV del D.Lgs. 81/2008 collega a ogni figura le sanzioni per la violazione dei propri obblighi:
- art. 55, datore di lavoro e dirigenti: ad esempio l'omessa valutazione dei rischi o la mancata nomina dell'RSPP sono punite con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda; in alcune attività a rischio elevato l'omessa valutazione comporta l'arresto da 4 a 8 mesi senza alternativa;
- art. 56, preposti: arresto fino a due mesi o ammenda, ad esempio per mancata vigilanza o mancata segnalazione di pericoli;
- art. 57, progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori;
- art. 58, medico competente: omissioni su sorveglianza sanitaria, cartelle e collaborazione alla valutazione dei rischi;
- art. 59, lavoratori: arresto fino a un mese o ammenda, ad esempio per mancato uso dei DPI, e sanzione amministrativa per alcune violazioni minori;
- art. 60, componenti dell'impresa familiare e lavoratori autonomi.
La prescrizione obbligatoria
Per le contravvenzioni punite con l'ammenda, sola o in alternativa all'arresto, si applica la procedura del D.Lgs. 758/1994 richiamata dall'art. 301 del D.Lgs. 81/2008. L'ispettore impartisce una prescrizione con un termine per regolarizzare; entro sessanta giorni dalla scadenza verifica l'adempimento. Se la violazione è stata eliminata, il contravventore è ammesso a pagare entro trenta giorni un quarto del massimo dell'ammenda e il reato si estingue.
Per gli illeciti amministrativi l'art. 301-bis consente di pagare la sanzione nella misura minima se si regolarizza la propria posizione.
La sospensione dell'attività
L'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, riscritto dal D.L. 146/2021, prevede che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro sospenda l'attività imprenditoriale quando almeno il 10% dei lavoratori presenti è irregolare oppure quando accerta una delle gravi violazioni di sicurezza elencate nell'allegato I. Per la sicurezza il potere spetta anche ai servizi ispettivi delle ASL.
Per ottenere la revoca occorre regolarizzare la situazione e pagare una somma aggiuntiva: per il lavoro irregolare 2.500 euro fino a cinque lavoratori e 5.000 euro oltre, importi raddoppiati in caso di sospensione nei cinque anni precedenti; per le violazioni dell'allegato I gli importi indicati nell'allegato stesso. Durante la sospensione l'impresa non può contrattare con la pubblica amministrazione.
Gli importi cambiano nel tempo
L'art. 306, comma 4-bis prevede che ammende e sanzioni amministrative siano rivalutate ogni cinque anni in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo. L'ultima rivalutazione, del 15,9%, è stata disposta con il decreto direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023 e si applica alle violazioni commesse dopo la sua efficacia. Per questo, prima di stimare un importo, conviene sempre verificare i valori in vigore alla data della violazione.

