La valutazione del rischio di incendio
Il rischio di incendio è uno dei rischi che il DVR deve sempre considerare. La valutazione guarda a cosa può bruciare, a cosa può innescare la combustione e a chi si troverebbe coinvolto:
- materiali combustibili e infiammabili: carta, imballaggi, legno, solventi, gas, polveri;
- sorgenti di innesco: fiamme libere, lavori a caldo, impianti elettrici difettosi, attriti, superfici calde;
- quantità di materiale presente e modalità di stoccaggio;
- numero di persone, loro conoscenza dei luoghi e capacità di evacuare da sole.
Misure di prevenzione e di protezione
Le misure preventive riducono la probabilità che l'incendio si verifichi: ordine e pulizia, divieto di fumo e di fiamme libere dove serve, depositi separati per gli infiammabili, manutenzione degli impianti elettrici, permessi di lavoro per saldature e lavori a caldo.
Le misure protettive limitano le conseguenze: estintori adatti alla classe di fuoco, idranti e impianti di spegnimento, rilevazione e allarme, porte tagliafuoco e compartimentazioni, vie di esodo libere con illuminazione di sicurezza.
I tre decreti del settembre 2021
Dal 2022 i tre decreti hanno sostituito il vecchio D.M. 10 marzo 1998 e oggi costituiscono il riferimento tecnico per tutti i luoghi di lavoro:
- D.M. 1 settembre 2021: criteri per controllo e manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi antincendio, da eseguire secondo norme e istruzioni del fabbricante e da annotare in un registro. Prevede anche la qualificazione dei tecnici manutentori, la cui entrata in vigore è stata più volte prorogata;
- D.M. 2 settembre 2021: gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, piano di emergenza e formazione degli addetti antincendio;
- D.M. 3 settembre 2021: criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, detto anche minicodice.
La formazione degli addetti antincendio
Il D.M. 2 settembre 2021 prevede tre livelli di corso, scelti in base al rischio dell'attività: livello 1 di 4 ore, livello 2 di 8 ore, livello 3 di 16 ore. L'aggiornamento va ripetuto almeno ogni cinque anni. Per le attività elencate nell'allegato IV del decreto, gli addetti devono conseguire anche l'attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco.
Un errore comune è scegliere il livello del corso in base al costo invece che alla valutazione dei rischi: il livello deve essere coerente con quanto scritto nel DVR.

