Luoghi di lavoro, attrezzature e DPI

    Gli obblighi sulle attrezzature di lavoro

    In sintesi

    Il datore di lavoro deve mettere a disposizione attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza (art. 70), adatte al lavoro da svolgere, installate e usate secondo le istruzioni del fabbricante e mantenute nel tempo con manutenzione e controlli (art. 71). Chi le usa deve essere informato, formato e, quando richiesto, addestrato (art. 73).

    Illustrazione sugli obblighi per le attrezzature di lavoro: ingranaggio, chiave inglese per la manutenzione, badge di conformità e manuale di istruzioni

    I punti chiave

    1. Conformità

      Marcatura CE o, per le attrezzature più vecchie, requisiti dell'Allegato V.

    2. Scelta

      Adatta al lavoro, all'ambiente e alle persone che la usano.

    3. Istruzioni

      Installazione e uso secondo le indicazioni del fabbricante.

    Attrezzature sicure
    1. Manutenzione

      Interventi e controlli per mantenere i requisiti nel tempo.

    2. Persone

      Uso riservato a lavoratori informati, formati e incaricati.

    3. Nessuna manomissione

      Protezioni sempre attive, niente modifiche improvvisate.

    Cosa si intende per attrezzatura

    Per l'art. 69 è attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro: dal trapano portatile alla linea di produzione, dalla scala alla gru. Il Titolo III, Capo I (artt. 69-73) si applica quindi a quasi tutte le aziende.

    Requisiti e scelta

    • Le attrezzature costruite secondo le direttive di prodotto devono avere marcatura CE e dichiarazione di conformità; quelle costruite prima, o non soggette, devono rispettare i requisiti dell'Allegato V (art. 70).
    • La scelta deve tenere conto del lavoro da svolgere, dei rischi dell'ambiente e di quelli creati dall'attrezzatura stessa, oltre che dei principi ergonomici (art. 71, commi 1 e 2).
    • Chi vende, noleggia o concede in uso attrezzature deve garantirne la conformità; in caso di noleggio o comodato senza operatore va attestato il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza (art. 72).

    Uso, manutenzione e controlli

    L'art. 71, comma 4, chiede che le attrezzature siano installate e usate secondo le istruzioni d'uso, sottoposte a idonea manutenzione per mantenere nel tempo i requisiti di sicurezza e, quando previsto, accompagnate da un registro di controllo aggiornato. Quelle la cui sicurezza dipende dall'installazione o che sono soggette a usura vanno controllate da persona competente; i risultati vanno messi per iscritto e conservati almeno per gli ultimi tre anni (commi 8 e 9).

    Le attrezzature elencate nell'Allegato VII sono inoltre soggette a verifiche periodiche da parte di enti pubblici o soggetti abilitati.

    Persone ed errori frequenti

    • Le attrezzature che richiedono conoscenze particolari vanno riservate a lavoratori incaricati e adeguatamente formati (art. 71, comma 7); per alcune serve un'abilitazione specifica (art. 73, comma 5).
    • Errore tipico: rimuovere o ponticellare un carter o un sensore perché "rallenta il lavoro".
    • Errore tipico: modificare una macchina senza valutare se la modifica ne altera la conformità e i rischi.
    • Errore tipico: comprare un'attrezzatura usata senza dichiarazione di conformità né manuale.

    In pratica

    1. Censisci

      Fai l'elenco delle attrezzature con documenti e manuali.

    2. Verifica

      Controlla conformità, protezioni e dispositivi di sicurezza.

    3. Pianifica

      Definisci manutenzioni e controlli seguendo il fabbricante.

    4. Forma

      Autorizza all'uso solo chi è stato formato e addestrato.

    Domande frequenti

    Un'attrezzatura senza marcatura CE si può usare?

    Sì, se è stata costruita prima dell'entrata in vigore delle direttive di prodotto che la riguardano e rispetta i requisiti dell'Allegato V del D.Lgs. 81/2008. Un'attrezzatura che invece avrebbe dovuto essere marcata CE e non lo è non può essere messa a disposizione dei lavoratori.

    Chi deve fare i controlli sulle attrezzature?

    I controlli dell'art. 71, comma 8, devono essere eseguiti da una persona competente, interna o esterna, secondo le indicazioni del fabbricante e le norme di buona tecnica. Le verifiche periodiche dell'Allegato VII spettano invece a INAIL, ASL o ARPA e soggetti abilitati.

    Chi noleggia un'attrezzatura deve fare i controlli?

    Chi noleggia senza operatore deve consegnarla in buono stato e attestarlo, ma durante l'uso gli obblighi di corretto utilizzo, controllo e formazione restano in capo al datore di lavoro che la impiega.

    Riferimenti normativi

    • D.Lgs. 81/2008, Titolo III, Capo I (artt. 69-73)
    • D.Lgs. 81/2008, art. 70 e Allegato V
    • D.Lgs. 81/2008, art. 71, commi 1-9
    • D.Lgs. 81/2008, art. 72
    • D.Lgs. 81/2008, art. 73

    Aggiornato al 13/10/2026

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