Luoghi di lavoro, attrezzature e DPI

    Gli impianti e le apparecchiature elettriche

    In sintesi

    Il datore di lavoro deve proteggere i lavoratori dai rischi elettrici con impianti e apparecchiature realizzati a regola d'arte, mantenuti e controllati nel tempo (artt. 80-86 D.Lgs. 81/2008). Gli impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche vanno verificati ogni cinque anni, o ogni due anni in cantieri, locali a uso medico e ambienti a maggior rischio di incendio, secondo il DPR 462/2001.

    Illustrazione sugli impianti elettrici: fulmine simbolo di tensione, spina elettrica, cavo di collegamento e calendario delle verifiche periodiche

    I punti chiave

    1. Valutazione

      Contatti diretti e indiretti, incendi, fulmini, sovratensioni.

    2. Regola d'arte

      Impianti conformi alle norme tecniche e installati da imprese abilitate.

    3. Dichiarazione

      La dichiarazione di conformità vale come omologazione della terra.

    Sicurezza elettrica
    1. Verifiche DPR 462

      Ogni 5 anni, o ogni 2 nei casi a rischio maggiore.

    2. Lavori elettrici

      Solo personale idoneo, con procedure e DPI specifici.

    3. Segnali d'allarme

      Cavi rovinati, prese surriscaldate, scatti ripetuti.

    Gli obblighi del Titolo III, Capo III

    • Valutare e prevenire i rischi elettrici: contatti diretti e indiretti, innesco di incendi ed esplosioni, fulminazione, sovratensioni (art. 80).
    • Usare materiali, apparecchiature e impianti realizzati a regola d'arte, cioè secondo le norme di buona tecnica come quelle CEI (art. 81).
    • Non eseguire lavori sotto tensione se non nei casi e con le procedure ammesse dall'art. 82, e rispettare le distanze di sicurezza dalle parti attive (art. 83 e Allegato IX).
    • Proteggere edifici e impianti dagli effetti dei fulmini e dai rischi di esplosione (artt. 84 e 85).
    • Sottoporre gli impianti a controlli periodici e conservarne gli esiti (art. 86).

    Le verifiche del DPR 462/2001

    La messa in esercizio dell'impianto di terra e dei sistemi contro le scariche atmosferiche avviene dopo la verifica dell'installatore, che rilascia la dichiarazione di conformità: questa vale come omologazione e il datore di lavoro la invia entro 30 giorni dalla messa in esercizio agli enti competenti (INAIL, che ha assorbito le funzioni dell'ISPESL, e ASL o ARPA).

    • Verifica ogni 5 anni per gli impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche.
    • Verifica ogni 2 anni per quelli installati in cantieri, locali a uso medico e ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
    • Verifica ogni 2 anni anche per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
    • Le verifiche si richiedono all'ASL o all'ARPA oppure a un organismo abilitato dal Ministero; il verbale va conservato ed esibito su richiesta.

    Manutenzione e lavori elettrici

    Oltre alle verifiche periodiche, l'impianto va mantenuto efficiente: prova periodica dei differenziali, quadri chiusi e accessibili, cavi integri e non sovraccaricati. Gli interventi devono essere svolti da personale qualificato, secondo procedure di sezionamento e messa in sicurezza come quelle previste dalla norma CEI 11-27, con DPI isolanti quando necessario.

    Errori frequenti: prolunghe e ciabatte in serie usate come impianto fisso, quadri aperti o usati come ripostiglio, apparecchi riparati con nastro isolante, nessuna traccia della verifica della messa a terra.

    In pratica

    1. Raccogli

      Recupera dichiarazioni di conformità e verbali di verifica.

    2. Scadenza

      Annota quando scade la prossima verifica DPR 462.

    3. Osserva

      Controlla a vista cavi, prese, quadri e prolunghe.

    4. Affida

      Fai intervenire solo personale qualificato e abilitato.

    Domande frequenti

    Ogni quanto va verificato l'impianto di messa a terra?

    Secondo il DPR 462/2001 ogni cinque anni. La periodicità diventa biennale per gli impianti in cantieri, locali a uso medico e ambienti a maggior rischio in caso di incendio.

    Chi può fare la verifica periodica della messa a terra?

    Il datore di lavoro può rivolgersi all'ASL o all'ARPA oppure a un organismo abilitato dal Ministero. L'installatore o il manutentore dell'impianto non può sostituire questa verifica.

    Serve la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico?

    Sì. L'impresa installatrice abilitata rilascia la dichiarazione di conformità al termine dei lavori; per l'impianto di terra, ai sensi del DPR 462/2001, questa vale come omologazione e va trasmessa agli enti competenti.

    Riferimenti normativi

    • D.Lgs. 81/2008, Titolo III, Capo III (artt. 80-86)
    • D.Lgs. 81/2008, art. 86
    • D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462
    • D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
    • Norma CEI 11-27

    Aggiornato al 13/10/2026

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