I primi minuti
La priorità è evitare che le persone coinvolte diventino due. Chi assiste all'infortunio deve fermare macchine o lavorazioni, delimitare l'area e chiamare il 112; gli addetti al primo soccorso intervengono secondo la formazione ricevuta. L'infortunato non va spostato se non per sottrarlo a un pericolo immediato.
Appena possibile conviene annotare ora, luogo, dinamica, attrezzature coinvolte e nomi dei testimoni, scattando qualche foto se la situazione lo consente: queste informazioni servono per la denuncia e per capire cosa è andato storto.
Certificato e denuncia all'INAIL
Il lavoratore deve avvisare subito il datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche lieve. Il medico o la struttura che presta la prima assistenza trasmette il certificato all'INAIL per via telematica e ne comunica il numero identificativo al lavoratore, che lo fornisce all'azienda.
- Prognosi superiore a tre giorni: denuncia telematica all'INAIL entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato (art. 53 D.P.R. 1124/1965).
- Infortunio mortale o con pericolo di morte: segnalazione entro 24 ore, con un mezzo che ne provi l'invio, ferma restando la denuncia nei termini ordinari.
- Assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento: comunicazione a fini statistici e informativi entro 48 ore dalla ricezione dei dati del certificato (art. 18, comma 1, lett. r) D.Lgs. 81/2008), obbligatoria dal 12 ottobre 2017.
Il registro infortuni non c'è più
L'obbligo di tenere il registro infortuni è stato abolito dal D.Lgs. 151/2015, con effetto dal 23 dicembre 2015: le informazioni passano oggi dalle comunicazioni telematiche all'INAIL. Resta comunque utile tenere un archivio interno di infortuni e mancati infortuni, che aiuta a riconoscere situazioni che si ripetono.
Dopo l'evento: analisi e prevenzione
Ogni infortunio va analizzato con l'RSPP, coinvolgendo il medico competente e l'RLS, per risalire alle cause tecniche, organizzative e di comportamento. Gli infortuni significativi sono anche uno dei casi in cui il DVR va rielaborato (art. 29, comma 3 D.Lgs. 81/2008).
Gli errori più comuni sono minimizzare l'accaduto per non fare la denuncia, ritardare l'invio oltre i termini e chiudere la vicenda senza alcuna azione correttiva.

