La struttura del corso
Il percorso per i lavoratori ha due parti. La formazione generale, di almeno 4 ore, presenta i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, l'organizzazione della sicurezza in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti e il ruolo degli organi di vigilanza. Costituisce un credito formativo permanente: non va ripetuta cambiando lavoro.
La formazione specifica riguarda invece i rischi concreti della mansione e le misure adottate in quella azienda, e deve essere coerente con la valutazione dei rischi. La sua durata dipende dalla classe di rischio del settore e delle mansioni svolte.
- Rischio basso: 4 ore generali + 4 ore specifiche = 8 ore (ad esempio uffici, commercio, molti servizi).
- Rischio medio: 4 ore generali + 8 ore specifiche = 12 ore (ad esempio agricoltura, trasporti e magazzinaggio, istruzione).
- Rischio alto: 4 ore generali + 12 ore specifiche = 16 ore (ad esempio costruzioni, industria, attività estrattive).
Come può essere erogato
L'Accordo del 2025 ammette la presenza fisica e la videoconferenza sincrona per tutte le parti del corso. L'e-learning è consentito per la formazione generale e, per la specifica, solo nelle aziende a rischio basso; anche in queste aziende non può essere usato per i lavoratori le cui mansioni li espongono a un rischio medio o alto. Un impiegato amministrativo e un magazziniere della stessa azienda possono quindi avere percorsi diversi.
Per accedere alla verifica finale bisogna aver frequentato almeno il 90% delle ore previste. Il datore di lavoro deve poi verificare l'efficacia della formazione durante il lavoro, ad esempio osservando se le procedure vengono rispettate.
Aggiornamento e casi particolari
- L'aggiornamento è di almeno 6 ore ogni 5 anni, a partire dalla data di fine corso riportata sull'attestato, e va anticipato se cambiano gli esiti della valutazione dei rischi.
- Il cambio di mansione, o una nuova attrezzatura che cambia il lavoro svolto, richiede nuova formazione specifica: non si conta come aggiornamento.
- Per i lavoratori somministrati gli obblighi sono dell'agenzia, salvo che il contratto li attribuisca all'utilizzatore (art. 35, comma 4, D.Lgs. 81/2015).
- I corsi svolti con il precedente Accordo del 2011 restano validi con credito formativo totale.
Errori frequenti
- Scegliere la classe di rischio solo in base al codice ATECO, ignorando le mansioni effettivamente svolte.
- Far svolgere in e-learning la specifica a chi lavora in magazzino o in produzione.
- Usare un corso generico non collegato ai rischi presenti in azienda.
- Perdere di vista la scadenza quinquennale dell'aggiornamento.

